 |
Istituto
Internazionale di Studi sui Diritti dell'Uomo
Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani
Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani. Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea
delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di
provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal
fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle
cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale (cinese,
francese, inglese, russo e spagnolo), ma anche in quante altre
lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione.
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente
a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali
ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà,
della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti
umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza
dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri
umani godano della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato
come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano
protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia
costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro
la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo
di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato
nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella
dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza
dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere
il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore
libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire,
in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza
universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa
libertà è della massima importanza per la piena
realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale
comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni,
al fine che ogni individuo ed ogni organo della società,
avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi
di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto
di questi diritti e di queste libertà e di garantirne,
mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale,
l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra
i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori
sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità
e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna,
per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione,
di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna
distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto
politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio
cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad
amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi
limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla
sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù
o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi
saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a
trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della
sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti
hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione
che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento
a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di
ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti
fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato,
detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza,
ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente
e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e
dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa
penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente
sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente
in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
necessarie per la sua difesa.
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo
od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse
reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale.
Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore
a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua
casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore
e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato
dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di
residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso
il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi
asilo dalle persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo
sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie
ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi
e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza,
cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero
e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società
e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua
personale o in comune con altri.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione; tale diritto include la libertà
di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la
propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di
espressione incluso il diritto di non essere molestato per la
propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni
e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di
associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio
paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente
scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza
ai pubblici impieghi del proprio paese.
La volontà popolare è il fondamento dell'autorità
del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso
periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale
ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente
di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto
alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso
lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto
con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici,
sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed
al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego,
a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione
contro la disoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione
per eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa
e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia
una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata,
se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi
per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo
in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro
e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire
la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare
riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle
cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla
sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità,
vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure
ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di
esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere
gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione
tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti
e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a
tutti sulla base del merito.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle
libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione,
la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali
e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il
mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere
di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita
culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare
al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali
e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria
e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale
nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione
possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1 Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella
quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della
sua personalità.
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno
deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono
stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto
dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare
le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere
generale in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso
essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni
Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato
nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo
o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto
mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà
in essa enunciati.
Fonte: United Nations Department of Public Information
|